Codice del consumo: è tempestiva la denuncia dei vizi entro sei mesi dalla consegna del bene

Codice del consumo: è tempestiva la denuncia dei vizi entro sei mesi dalla consegna del bene
05 Aprile 2022: Codice del consumo: è tempestiva la denuncia dei vizi entro sei mesi dalla consegna del bene 05 Aprile 2022

IL CASO. Tizia conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Lecce la società presso cui aveva acquistato un autoveicolo per uso personale, rivelatosi poi affetto da vizi e difetti, che non venivano rimossi nemmeno dopo i numerosi tentativi di riparazione eseguiti presso la concessionaria.

In particolare, l’attrice domandava la risoluzione del contratto di compravendita (essendo le riparazioni del veicolo impossibili) e il risarcimento del danno.

La società convenuta eccepiva la decadenza dall’azione e la prescrizione del diritto per tardiva denuncia dei vizi e difetti.

Il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda dell’attrice, disattendendo le eccezioni sollevate dalla società convenuta e dichiarando risolto il contratto di compravendita.

La Corte d’appello di Lecce, avanti alla quale la venditrice aveva proposto gravame, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che Tizia fosse decaduta dalla possibilità di agire in giudizio, avendo denunciato i vizi e i difetti dopo due mesi dalla scoperta.

Tizia proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello, per tre motivi.

Con il secondo motivo, lamentava che la denuncia dei vizi fosse tempestiva, avendo costei richiesto che il bene acquistato venisse riparato prima entro il termine di due mesi dalla scoperta.

LA DECISIONE. Con l’ordinanza n. 3695/2022, depositata il 7 febbraio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da Tizia, cassando con rinvio la decisione della Corte d’appello di Lecce. 

La Suprema Corte ha affermato che il Codice del consumo, applicabile al caso in esame, prevede all’art. 132, terzo comma una presunzione a favore del consumatore, laddove stabilisce che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono sussistenti già a tale data.

La Corte di cassazione ha, infatti, precisato che, nella suddetta ipotesi, è sufficiente che il consumatore alleghi la sussistenza del vizio, mentre il professionista avrà l’onere di provare “la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita”.

Inoltre, la Corte di legittimità ha osservato che, ai sensi dell’art. 1495 c.c., la denuncia dei vizi non necessita di formalità specifiche, né tantomeno della forma scritta, potendo essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al venditore la sussistenza del vizio.

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la Corte d’appello non avesse applicato correttamente la normativa citata.

In particolare, la Corte ha rilevato che Tizia avesse tempestivamente denunciato il difetto del veicolo acquistato, che si era manifestato nei sei mesi dalla consegna, considerando “una valida forma di denuncia dei vizi” la circostanza per cui “l’autovettura fosse stata portata in concessionaria per riparazioni in garanzia (…) essendo palese che il ricovero non fosse stato determinato da controlli di routine previsti dopo l’acquisto del mezzo”, ma fosse stato effettuato per tentare la riparazione o la sostituzione del bene, presupposto per l’applicazione dell’art. 130 del Codice del consumo.

La Corte di cassazione ha, quindi, cassato la sentenza d’appello impugnata, rinviando per una nuova valutazione nel merito alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

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